L’acquisto di un bene per usucapione può avvenire anche con lo strumento della mediazione civile.

La materia rientra tra quelle per le quali la mediazione civile è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010).

La gran parte delle volte un bene viene usucapito quando risulta essere stato abbandonato dal proprietario.

Il proprietario abbandona il bene perché non ha più interesse ad averlo, anzi, in molti casi rappresenta solo un costo (oneri fiscali o di altro genere), per cui è favorevole all’accordo di mediazione.

L’usucapione può essere anche parziaria e riguardare un bene non frazionabile.

L’usucapione può riguardare anche solo diritti reali parziari (usufrutto, abitazione ecc).

La Mediafog, Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, ha notevole esperienza in materia per averla trattata più volte.

Il procedimento conciliativo

Le parti interessate possono procedere all’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’usucapione, anche quella breve decennale, ovvero, agraria breve cinque anni o ordinaria quindici anni, con l’ausilio di un mediatore accreditato dal Ministero della Giustizia.

L’accertamento della sussistenza dell’usucapione per accordo e sottoscritta dalle parti e dai rispettivi avvocati verrà allegato al verbale positivo di chiusura della mediazione. Successivamente il notaio trascriverà l’atto ai sensi dell’art. 2643 del Codice civile.

Vantaggi della procedura di mediazione per accertare l’usucapione

Il procedimento di mediazione per l’accertamento dell’usucapione comporta notevoli vantaggi con riferimento ai tempi e spese.

Tempi: il procedimento di mediazione dura massimo 3 mesi a differenza del giudizio in Tribunale che non ha una durata predeterminata

Incentivi fiscali: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo non è soggetto a tassa di registro entro il limite di valore di 50.000 euro ma solo per l’eventuale eccedenza;

Credito di Imposta: alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a € 500,00 ad eccezione delle spese di avvio.

Costi: contenuti e certi (predeterminati secondo una tabella Ministeriale alla quale non si può derogare)